Cass. 5 luglio 2018 n. 17586
La questione esaminata dalla Suprema Corte atteneva ad un caso di portabilità del numero di cellulare da parte della “3”, che non aveva rispettato la clausola che prevedeva il mantenimento del medesimo numero telefonico.
Il Giudice di Pace aveva riconosciuto la violazione dei diritti del consumatore e condannato l’operatore telefonico al risarcimento del danno in suo favore.
Il Tribunale, senza specificare in alcuna parte della sentenza che il danneggiato potesse non rientrare nella categoria dei consumatori, aveva accolto l’appello della “3” ribaltando la sentenza di primo grado sull’errato presupposto che l’obbligo di portabilità del numero fosse solo “accessorio” al contratto principale e che, quindi, non poteva essere considerato quale clausola essenziale.
La Suprema Corte, nel cassare la sentenza di secondo grado, ha sancito il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio:
“Nell’ambito dei contratti di telefonia mobile, al fine di valutare le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall’utente, il giudice deve preliminarmente, anche d’ufficio, individuare la qualità dei contraenti al fine di valutare correttamente, alla luce del principio sinallagmatico, l’eventuale squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalle clausole stipulate e la loro vessatori età con tutte le conseguenze da ciò derivanti”.